Sez. 2, Sentenza n. 2957 del 14/02/2005 (Rv. 579836 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE | Nozione - Privazione del possesso contro la volontà anche tacita dello spogliato - Sufficienza Convinzione dell'agente di operare secondo diritto - Irrilevanza - Esclusione dell'animus spoliandi - Condizioni - Onere probatorio.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE
In tema di giudizio possessorio, può legittimamente presumersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi - requisito, la cui esistenza deve provare lo spogliato - in conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto. Ne consegue che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa soltanto quando risulti provato - ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato - il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)