Sez. 2, Sentenza n. 16236 del 25/07/2011 (Rv. 618707 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE | Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione - Atto di spoglio - "Animus spoliandi" - Ignoranza o impossibilità di conoscenza dell'altrui possesso - Configurabilità dell' "animus" - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE
Al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l'"animus spoliandi" postula la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore; detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)