Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 19/04/2000 (Rv. 535836 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - ENTITÀ DELLA SANZIONE | Applicazione - Entro il minimo e il massimo - Determinazione in concreto - Valutazione del giudice di merito - Criteri.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - ENTITÀ DELLA SANZIONE
Allorquando la legge stabilisce per un illecito amministrativo una sanzione pecuniaria prevedendone il minimo ed il massimo, la medesima è corretta se applicata entro tali limiti; la determinazione in concreto della sanzione nei limiti indicati rientra nella valutazione del giudice di merito, il quale deve tener conto non solo degli elementi obbiettivi della violazione, ma anche di quelli soggettivi indicati nell'articolo 11 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)