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Sez. U, Sentenza n. 25304 del 15/12/2010 (Rv. 615323 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada - Rigetto relativo - Poteri del giudice - Determinazione d'ufficio della sanzione pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615323-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione, può - anche d'ufficio, in assenza di espressa domanda da parte della Amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione - quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 195 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)