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Sez. 5, Sentenza n. 3284 del 15/12/1999 Ud. (dep. 16/03/2000) Rv. 215590 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Dichiarazioni predibattimentali non confermate in dibattimento - Inutilizzabilità - Conseguenze nel giudizio di legittimità - Compiti del giudice.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215590-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO

La utilizzazione in "malam partem" di dichiarazioni predibattimentali rese da imputati di reati connessi, non confermate in dibattimento e non recuperate al contraddittorio con il meccanismo previsto dal nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen. e dalla norma transitoria di cui all'art. 6 della Legge 267/1997, non comporta, automaticamente, ad opera del giudice di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Siffatta statuizione è atto dovuto se la sentenza dipenda, esclusivamente o prevalentemente, dalle decisive dichiarazioni non utilizzabili, e non anche quando la prova sia raggiunta, comunque, "aliunde", attraverso altri elementi, dotati di rilevanza propria. In tale ipotesi, i vizi denunziabili in cassazione riguardano la violazione, non solo e non tanto delle predette norme, ma dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla prova del reato e della colpevolezza. Il giudice di legittimità, quindi, non solo deve accertare la decisiva rilevanza delle dichiarazioni inutilizzabili sul "dictum" della sentenza impugnata, ma deve anche verificare se, attraverso il testo delle concordanti sentenze di primo e secondo grado, che si integrano vicendevolmente, siano ricavabili ulteriori elementi che possano avere avuto rilevanza decisiva sul convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)