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Sez. 2, Sentenza n. 486 del 21/12/1998 Ud. (dep. 15/01/1999) Rv. 212254 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Dichiarazioni non confermate in dibattimento rese nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 - Giudizio di legittimità - Possibilità per la Corte di cassazione di verificare se dal provvedimento impugnato emergano prove diverse dotate di rilevanza propria - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212254-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO

Se, nei giudizi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, la prova di un fatto dipenda anche dalle propalazioni di uno dei soggetti indicati dall'art. 210 cod. proc. pen. che non siano state confermate nel dibattimento e siano divenute pertanto inutilizzabili, la Corte di cassazione è abilitata a verificare se dal testo del provvedimento impugnato risultino prove dotate di rilevanza propria le quali - riguardate da sole e senza l'apporto delle contestate propalazioni - possano di per sè aver avuto, nella concezione del giudice di merito, valore determinante ai fini del decidere, senza poter tuttavia svolgere un'operazione ermeneutica tale da comportare una nuova valutazione delle emergenze processuali, elevando al rango di elementi di prova autonoma quelli che il giudice di merito abbia ritenuto semplici indizi o meri riscontri.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)