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Sez. 3, Sentenza n. 14844 del 27/06/2007 (Rv. 598172 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA | Sequestro giudiziario - Ordinanza - Mancata audizione della parte assoggettata alla misura cautelare - Nullità assoluta - Rinunzia alla domanda nei confronti di alcuni dei sequestrati - Validità nei confronti degli altri - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598172-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA

Ai sensi dell'art. 672 cod. proc. civ. (in vigore fino al 31 dicembre 1992 e abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1993 ai sensi dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353) il contraddittorio tra le parti è obbligatorio, nella ipotesi di istanza di sequestro giudiziario avente ad oggetto cose immobili, anche nella fase presidenziale del procedimento cautelare anteriore alla pronuncia dell'ordinanza, e l'ordinanza, emessa senza che la parte assoggettata alla misura cautelare sia stata udita per effetto della nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, è a propria volta viziata da nullità, assoluta e insanabile, rilevabile anche nel successivo giudizio di convalida. Tuttavia ove l'istante abbia rinunciato alla domanda nei confronti di taluno degli originari destinatari del provvedimento, costoro perdono la qualità di parte, sicché la mancata notifica ad essi del ricorso e del provvedimento presidenziale non è causa di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 672, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)