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Sez. 3, Sentenza n. 4514 del 28/10/1989 (Rv. 464000 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ATTINENZA DELL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE PENALE ALLA SUSSISTENZA DEL FATTO - FATTO - NOZIONE - GIUDIZIO CIVILE PER L'ANNULLAMENTO D'UN CONTRATTO PER DOLO DI UNO DEI CONTRAENTI - SENTENZA ASSOLUTORIA DAL DELITTO DI TRUFFA PER INSUSSISTENZA DI ARTIFICI O RAGGIRI - EFFETTO PRECLUSIVO DELLA CORRISPONDENTE INDAGINE CIVILE AI FINI DELLO ANNULLAMENTO.*
Stato
decisa il 1989-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464000-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ATTINENZA DELL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE PENALE ALLA SUSSISTENZA DEL FATTO - FATTO - NOZIONE - GIUDIZIO CIVILE PER L'ANNULLAMENTO D'UN CONTRATTO PER DOLO DI UNO DEI CONTRAENTI - SENTENZA ASSOLUTORIA DAL DELITTO DI TRUFFA PER INSUSSISTENZA DI ARTIFICI O RAGGIRI - EFFETTO PRECLUSIVO DELLA CORRISPONDENTE INDAGINE CIVILE AI FINI DELLO ANNULLAMENTO.*

L'accertamento negativo compiuto dal giudice penale in seguito al giudizio ha effetto preclusivo in Sede civile ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen. - quando attenga fra l'altro alla sussistenza del fatto, intendendosi per fatto l'elemento materiale costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale. Pertanto con riguardo al giudizio civile instaurato per lo annullamento del contratto per dolo di uno dei contraenti, l'insussistenza di artifici o raggiri accertata dalla sentenza penale di assoluzione dal delitto di truffa, attenendo alla condotta dell'imputato e non all'elemento psicologico del reato di truffa, preclude la corrispondente indagine civile ai fini del detto annullamento. (Conf 4622/87, mass n 453293).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)