Sez. 3, Sentenza n. 4622 del 20/05/1987 (Rv. 453293 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ATTINENZA DELL'ACCERTAMENTO NEGATIVO O DUBITATIVO DEL GIUDICE PENALE ALLA SUSSISTENZA DEL FATTO O ALLA COMMISSIONE DI ESSO DA PARTE DELL'IMPUTATO - FATTO - NOZIONE - GIUDIZIO CIVILE PER L'ANNULLAMENTO DI UN CONTRATTO PER DOLO DI UNO DEI CONTRAENTI - SENTENZA ASSOLUTORIA DAL DELITTO DI TRUFFA PER INSUSSISTENZA DI ARTIFICI O RAGGIRI - EFFETTO PRECLUSIVO DELLA CORRISPONDENTE INDAGINE CIVILE AI FINI DELL'ANNULLAMENTO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ATTINENZA DELL'ACCERTAMENTO NEGATIVO O DUBITATIVO DEL GIUDICE PENALE ALLA SUSSISTENZA DEL FATTO O ALLA COMMISSIONE DI ESSO DA PARTE DELL'IMPUTATO - FATTO - NOZIONE - GIUDIZIO CIVILE PER L'ANNULLAMENTO DI UN CONTRATTO PER DOLO DI UNO DEI CONTRAENTI - SENTENZA ASSOLUTORIA DAL DELITTO DI TRUFFA PER INSUSSISTENZA DI ARTIFICI O RAGGIRI - EFFETTO PRECLUSIVO DELLA CORRISPONDENTE INDAGINE CIVILE AI FINI DELL'ANNULLAMENTO.*
L'accertamento negativo (o dubitativo) del giudice penale ha effetto preclusivo in Sede civile, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., quando attenga alla sussistenza del fatto e alla commissione di esso da parte dell'imputato, intendendosi per "fatto" il solo nucleo oggettivo del reato costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale. Pertanto, con riguardo al giudizio civile instaurato per l'annullamento di un contratto per dolo di uno dei contraenti, l'insussistenza di artifici o raggiri, accertata nella sentenza penale di assoluzione dal delitto di truffa, attenendo alla condotta dell'imputato, e non all'elemento psicologico del reato, preclude la corrispondente indagine civile ai fini di detto annullamento. (V 6233/79, mass n 402964; (V 3999/78, mass n 393598; (V 3496/78, mass n 392988).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)