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Sez. 5, Sentenza n. 1409 del 14/11/1978 Ud. (dep. 08/02/1979) Rv. 141057 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE - ATTO PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONE - DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO - SUSSISTENZA DEL FALSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141057-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE - ATTO PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONE - DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO - SUSSISTENZA DEL FALSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Non sempre la sottoscrizione costituisce condizione essenziale per l'esistenza dell'atto pubblico. Esistono documenti in cui pur in Mancanza di sottoscrizione l'autore e riconoscibile da altri elementi. In tal caso e solo necessario, salvo che la legge richieda ad substantiam la sottoscrizione, che sia possibile riconoscere con certezza la persona o l'ente da cui lo scritto proviene. (nella specie trattavasi di rendiconti di gestione relativi a corsi di addestramento professionale finanziati dallo stato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)