Sez. 5, Sentenza n. 3310 del 11/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158479 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - ATTO PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONE - DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO - SUSSISTENZA DEL FALSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: MOD. 233 BIS REDATTO DAGLI ASSUNTORI DELLE STAZIONI FERROVIARIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - ATTO PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONE - DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO - SUSSISTENZA DEL FALSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: MOD. 233 BIS REDATTO DAGLI ASSUNTORI DELLE STAZIONI FERROVIARIE.*
Non sempre la sottoscrizione costituisce condizione essenziale per l'esistenza dell'atto pubblico, in quanto esistono documenti in cui, pur in Mancanza di sottoscrizione, l'autore è riconoscibile da altri elementi. In tal caso, agli effetti del falso documentale, è solo necessario, salvo che la legge richieda "ad substantiam" la sottoscrizione, che attraverso il documento sia possibile riconoscere con certezza la persona o l'ente da cui lo scritto proviene. (nella specie trattavasi delle schede mod. 233 bis redatte dagli assuntori delle stazioni ferroviarie). (Conf mass n 141057).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)