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Sez. U, Sentenza n. 763 del 10/03/1969 (Rv. 339075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA A SE STANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DAGLI ARGOMENTI POSTI A FONDAMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA A SE STANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DAGLI ARGOMENTI POSTI A FONDAMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - SUFFICIENZA.*

L'esposizione sommaria dei fatti della causa, che deve essere contenuta nel ricorso incidentale, non deve costituire una premessa a se stante, potendo far corpo con lo svolgimento dei motivi. E, pertanto, ammissibile il ricorso incidentale, se gli elementi di fatto essenziali per la comprensione delle censure mosse alla sentenza impugnata possano trarsi dagli argomenti posti a fondamento dell'impugnazione. (V. 2045-68, massima n. 334139 1560-67, massima n. 328327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)