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Sez. 3, Sentenza n. 4031 del 05/12/1975 (Rv. 378325 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA LEGALE - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO DA PARTE DEL CONCEDENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378325-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA LEGALE - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO DA PARTE DEL CONCEDENTE - CONDIZIONI.*

La decadenza dell'affittuario dalla proroga legale, nel caso in cui, a norma dell'art 1 lett a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273, il concedente dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, e subordinata unicamente alla sussistenza dei presupposti che il concedente sia coltivatore diretto e che la capacita lavorativa del medesimo e della sua famiglia sia all'uopo proporzionata. (Conf 2419/72, mass n 359864).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)