diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6630 del 19/03/2026 (Rv. 677316-01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE | Sanzioni amministrative Consob - Operazioni con parti correlate - Disposizioni attuative e specificative delle singole società - Individuazione di procedure e comportamenti doverosi - Osservanza di questi - Obbligo di vigilanza dei sindaci - Sussistenza - Omesso controllo - Conseguente responsabilità - Condotta dei titolari di funzioni gestorie - Non sanzionabilità ratione temporis - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677316-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

Cod. Civ. art. 2391 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 193, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)