diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 2145 del 29/01/2018 (Rv. 647038 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Occupazione di aree ai fini di realizzazione di impianto smaltimento rifiuti - Domanda risarcitoria - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647038-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi. (Nella specie, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania aveva, con ordinanza costituente anche dichiarazione di pubblica utilità, approvato il progetto esecutivo di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti e disposto l’occupazione d’urgenza dei terreni sui quali l’impianto doveva essere realizzato, ma l’immissione nel possesso era intervenuta decorso il termine di tre mesi dall’adozione del provvedimento autorizzativo; la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. sull'azione risarcitoria proposta dal proprietario dell’immobile occupato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)