Sez. 3, Sentenza n. 2735 del 10/07/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 204313 - 01
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) | Reato di cui all'art. 171, lett. b) legge n. 633 del 1941 - Esclusione per l'esercente di emittente radio - Per assimilabilità delle programmazioni radiofoniche alle opere collettive - Insussistenza - Ragione - Fattispecie: diritto d'autore sul programma.
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale)
In tema di protezione del diritto d'autore, è inconferente, ai fini dell'esclusione del reato di cui all'art. 171, comma primo, lett. b) legge 22 aprile 1941, n. 633, la tesi secondo la quale l'esercente di emittente radio, nell'organizzare un programma, comprendente opere o parti di opere altrui, ha un proprio diritto di autore, perché le programmazioni radiofoniche sono assimilabili alle opere collettive. Infatti, pur prescindendo dalla assimilazione tra programmazione radiofonica e opera collettiva, secondo l'art. 3 della legge sul diritto d'autore "Le opere collettive..., sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte". (Nella specie la S.C. ha osservato che "è appunto l'abusiva diffusione di queste opere che compongono il programma, prospettato come opera collettiva, che si addebita ai ricorrenti, sicché il loro preteso diritto di autore sul programma è irrilevante).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 3, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)