Sez. 3, Sentenza n. 139 del 19/01/1972 (Rv. 355879 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO DI PERSONA - IMPLICITA - AMMISSIBILITA - DECLARATORIA DI CONTUMACIA DELLA PARTE - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO DI PERSONA - IMPLICITA - AMMISSIBILITA - DECLARATORIA DI CONTUMACIA DELLA PARTE - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo il quale il provvedimento con cui il pretore autorizza la parte a stare in giudizio di persona, a norma dell'art 82 secondo comma, cod proc civ, puo anche desumersi per implicito dagli Atti processuali, non e applicabile nel caso in cui alla prima udienza il pretore, di fronte alla richiesta di rinvio avanzata dalla parte per munirsi di difensore, la dichiari contumace, essendo tale declaratoria in evidente contrasto con un'implicita autorizzazione a stare in giudizio di persona. (V 470'66, mass n 320928; 1505'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)