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Sez. 3, Sentenza n. 470 del 14/02/1966 (Rv. 320928 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - PATROCINIO - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO DI PERSONA - FORMA.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320928-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - PATROCINIO - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO DI PERSONA - FORMA.*

Il provvedimento con cui il pretore autorizza la parte a stare in giudizio di persona, a norma dell'art.82, II comma cod.proc.civ., puo anche desumersi per implicito dagli Atti processuali e non esige, quindi, l'osservanza di particolari rigorismi formali. -nella specie, e stato ritenuto che l'autorizzazione potesse considerarsi implicita nel provvedimento di rinvio della causa, disposto dal pretore, alla prima udienza, senza rilevare il difetto di patrocinio della parte che si era costituita personalmente-. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)