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Sez. U, Ordinanza n. 6040 del 24/04/2002 (Rv. 553999 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Condizioni - Pronuncia di sentenza da parte del giudice straniero - Operatività della preclusione prevista dall'art. 41, primo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553999-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., è operante solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, mentre non opera in ipotesi di sentenza pronunciata dal giudice straniero, la quale fa scattare meccanismi di raccordo affidati ad altri istituti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)