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Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023 (Rv. 667505 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione - Interesse della parte soccombente - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667505-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.

Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)