diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11746 del 24/06/2004 (Rv. 573881 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione - Interesse della parte soccombente - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573881-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)