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Sez. T, Ordinanza n. 19005 del 10/06/2026 (Rv. 679008-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Imposta di registro - Atti giudiziari - Soggetti obbligati - Rappresentante processuale volontario - Potere rappresentativo sostanziale - Soggettività passiva tributaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679008-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, e, quindi, anche al rappresentante volontario processuale, che, in quanto necessariamente investito, per effetto del combinato disposto degli artt. 77 e 100 c.p.c., anche della rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso, rientra nel novero dei soggetti cui fa capo il requisito di "appartenenza" della lite.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)