Sez. 1 - , Sentenza n. 43 del 03/01/2017 (Rv. 643016 - 03)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | Rappresentanza processuale volontaria - Presupposti - Procura generale sostanziale o preposizione institoria (o analoga) del rappresentante - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE
La rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il «procuratore generale e quello preposto a determinati affari», sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimazione del mandatario generale a rappresentare il mandante nel procedimento prefallimentare, avendogli l’imprenditore fallito conferito l’amministrazione dei suoi beni in forza di procura generale, con poteri di rappresentanza sia sostanziale che processuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)