Sez. 2, Sentenza n. 2788 del 23/07/1969 (Rv. 342542 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - ESTREMI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - ESTREMI.*
L'autorita della cosa giudicata, sebbene limitata a quanto ha formato oggetto del giudizio copre all'interno di questo limite il dedotto ed il deducibile e comprende non solo le ragioni giuridiche fatte valere espressamente in causa, ma anche tutte quelle che avrebbero potuto o dovuto essere dedotte in via di Azione o di eccezione, con l'effetto che rimangono precluse tutte le questioni proponibili che risultino comprese nella sfera logico-giuridica della pronuncia. (Conf. 2794-67, massima n. 330358 1400-67, massima n. 328022).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)