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Sez. 2, Sentenza n. 3205 del 23/10/1972 (Rv. 360997 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVA - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - SENTENZE - MOTIVAZIONE DELLE - ACCERTAMENTI CONTENUTI NELLA MOTIVAZIONE - COSA GIUDICATA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360997-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVA - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - SENTENZE - MOTIVAZIONE DELLE - ACCERTAMENTI CONTENUTI NELLA MOTIVAZIONE - COSA GIUDICATA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 2909 cod civ, l'accertamento che fa stato ad ogni effetto tra le parti non e la sola statuizione che emerga dalla risoluzione del punto o dei punti della controversia sui quali le parti stesse si sono trovate in posizione di aperto ed effettivo conflitto, ma il risultato d'ordine processuale e sostanziale di tutto il procedimento che con la sentenza passata in giudicato ha risolto quel conflitto. L'ambito di estensione del giudicato sostanziale si Forma dunque non soltanto su quello che e stato oggetto di contrasto reale, ma su tutto cio che il giudice ha ritenuto certo - fosse oppur no controverso tra le parti - purche tale accertamento sia cosi inscindibilmente e necessariamente collegato con la statuizione finale. L'autorita della cosa giudicata, sebbene limitata a quanto ha formato oggetto del giudizio copre all'interno di questo limite il dedotto ed il deducibile e comprende non solo le ragioni giuridiche fatte valere espressamente in causa, ma anche tutte quelle che avrebbero potuto o dovuto essere dedotte in via di Azione o di eccezione, con l'effetto che rimangono precluse tutte le questioni proponibili che risultino comprese nella sfera logico-giuridica della pronuncia. (Conf sulla prima parte, 994'69, mass n 339445; (Conf sull'ultima parte, 2788'69, mass n 342542).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)