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Sez. 3, Sentenza n. 8334 del 26/05/2003 (Rv. 563575 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termini - Disciplina ex artt. 641 e 645 cod. proc. civ. - Termine ordinario di quaranta giorni dalla notificazione del decreto - Natura - Termine perentorio - Eccezionale prolungamento a sessanta giorni - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563575-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio ed è determinato in via ordinaria in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto. Il prolungamento di detto termine a sessanta giorni ha carattere di eccezione alla regola generale, e si rende possibile solo in presenza di questi motivi i quali devono essere preventivamente indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)