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Sez. 6, Sentenza n. 14647 del 14/03/2023 Cc. (dep. 06/04/2023) Rv. 284629 - 03

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di prevenzione - Diritti dei terzi - Domanda di riconoscimento del credito priva della determinazione dell'importo ma rinviante a documento allegato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284629-03

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione reali, ai fini della verifica dei diritti vantati dai terzi sui beni oggetto di confisca, non è inammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la domanda di riconoscimento del credito che non indichi il suo ammontare ma rimandi a tal fine ad un documento allegato da cui risulti l'importo richiesto.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)