Sez. 1, Sentenza n. 39148 del 13/04/2017 Cc. (dep. 11/08/2017) Rv. 271190 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione patrimoniali - Tutela dei terzi creditori ex art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Limiti - Strumentalità del credito rispetto all'attività illecita - Prova.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione del nesso di strumentalità rispetto all'attività illecita del soggetto pericoloso con riferimento al tipo di operazione commerciale sottostante, non potendo fare ricorso a presunzioni semplici se il credito non deriva da operazioni di finanziamento da parte di istituti di credito. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il vizio di motivazione nel provvedimento con il quale il tribunale ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2017, n. 159 dal titolare di un diritto di credito sorto prima del sequestro).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)