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Sez. 1, Sentenza n. 2038 del 21/02/1986 Ud. (dep. 11/03/1986) Rv. 172071 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DELL'APPELLO INVECE DI QUELLO DEL RICORSO PER CASSAZIONE COSTITUENTE LO UNICO MEZZO CONSENTITO - GRAVAME - INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO O DI QUELLO AD QUEM A DARE L'ESATTA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172071-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DELL'APPELLO INVECE DI QUELLO DEL RICORSO PER CASSAZIONE COSTITUENTE LO UNICO MEZZO CONSENTITO - GRAVAME - INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO O DI QUELLO AD QUEM A DARE L'ESATTA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE.*

L'erronea indicazione nella dichiarazione di impugnazione del mezzo dell'appello, invece di quello del ricorso per Cassazione costituente l'unico mezzo consentito, non incide in alcun modo sull'ammissibilità dell'impugnazione, da qualificarsi come ricorso per Cassazione, in quanto l'erronea indicazione del mezzo di impugnazione in un sistema processuale informato, come quello vigente, ai principi della tassatività e della unicità del mezzo di impugnazione e della tassatività dei casi di nullità è del tutto inidonea ad invalidare il negozio giuridico processuale di impugnazione (non essendo l'indicazione del mezzo compresa tra i requisiti prescritti dall'art. 197 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità per la dichiarazione di impugnazione), mentre compete al giudice a quo e, in sua sostituzione, al giudice ad quem l'esatta qualificazione giuridica del mezzo di impugnazione proposto, alla stregua dell'unico mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento contro il provvedimento impugnato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 208

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)