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Sez. 5, Sentenza n. 7092 del 19/11/2024 Cc. (dep. 20/02/2025) Rv. 287532-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Criteri di valutazione - Applicabilità dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287532-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)