Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014 Cc. (dep. 29/05/2014) Rv. 261963 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Criteri di valutazione - Applicabilità dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, è sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art.273, comma primo bis, cod. proc. pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art.192, cod. proc. pen. ma non anche il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità degli indizi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)