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Sez. 1, Sentenza n. 2248 del 27/02/1998 (Rv. 513182 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - DECISIONE SEPARATA SULLA CONVALIDA | "Fumus boni iuris" - Cognizione - Ambito - Motivazione - Estremi.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513182-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - DECISIONE SEPARATA SULLA CONVALIDA

Qualora il giudizio di convalida di un sequestro sia separato da quello di merito, la cognizione del "fumus boni iuris" dev'essere circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame, con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali. È sufficiente, quindi, perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento di convalida, che il giudice dia sommaria ragione degli elementi essenziali su cui trovi fondamento la ritenuta probabilità dell'esistenza del diritto (principio affermato con riferimento alla disciplina del sequestro conservativo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 682

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)