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Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 11/03/1987 (Rv. 451675 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - DECISIONE SEPARATA SULLA CONVALIDA - FUMUS BONI JURIS - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451675-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - DECISIONE SEPARATA SULLA CONVALIDA - FUMUS BONI JURIS - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Qualora il giudizio di convalida di un sequestro sia separato da quello di merito, la cognizione del fumus boni juris deve essere circoscritta ad un accertamento delibativo del credito o del diritto fatto valere, senza pregiudicare il successivo giudizio pieno sulla sussistenza delle condizioni di legge per la concessione della misura cautelare. E quindi sufficiente, perché sia assolto l'Obbligo di motivazione del provvedimento di convalida, che il giudice dia sommaria ragione nei suoi elementi essenziali, della ritenuta probabilità di esistenza del credito o del diritto fatto valere. (Conf 2672/83, mass n 427559; (Conf 4486/80, mass n 408361; (Conf 2241/53, S. m.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 682

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)