Sez. 2, Sentenza n. 62 del 10/01/1972 (Rv. 355748 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - SCOMPARSA DELLA COSA OGGETTO DEL POSSESSO - ESPERIBILITA O PROSECUZIONE DELL'AZIONE DI SPOGLIO - ESCLUSIONE - INNOVAZIONI APPORTATE DALLO SPOGLIATORE - IRRILEVANZA - OBBLIGO DI RIDUZIONE IN PRISTINO.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - SCOMPARSA DELLA COSA OGGETTO DEL POSSESSO - ESPERIBILITA O PROSECUZIONE DELL'AZIONE DI SPOGLIO - ESCLUSIONE - INNOVAZIONI APPORTATE DALLO SPOGLIATORE - IRRILEVANZA - OBBLIGO DI RIDUZIONE IN PRISTINO.*
L'Azione di spoglio e concessa a tutela di qualsiasi possesso - anche se illegittimo o abusivo - purche abbia i caratteri esteriori dello Esercizio della proprieta o di un diritto reale. Essa non puo essere esercitata ne eventualmente proseguita nei casi in cui per il venir meno dell'oggetto si rende impossibile il riacquisto del possesso della cosa a favore del soggetto passivo dello spoglio: il che accade allorquando per una qualsiasi ragione la cosa oggetto dello spoglio cessi di esistere e non sia piu in rerum natura. Le innovazioni eventualmente apportate dallo spogliatore al bene oggetto dello spoglio non determinano ne in via logica nei in linea giuridica alcuna situazione di impedimento al recupero del possesso. Dalle innovazioni eseguite dallo spogliatore sulla cosa oggetto dello spoglio puo derivare la sola conseguenza della riduzione in pristino mediante rimozione delle opere abusive effettuate contra ius sul suolo, di cui l'autore dello spoglio non poteva disporre a causa dell'altrui possesso legittimamente tutelato. (V 258'70, mass n 345107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)