Sez. 1, Sentenza n. 1971 del 09/07/1973 (Rv. 365079 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - POTERI DEL GIUDICE - REINTEGRAZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DELLA REMISSIONE IN PRISTINO - RIGETTO DELLA DOMANDA - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITU - DI PASSAGGIO - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO - CONDIZIONI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - POTERI DEL GIUDICE - REINTEGRAZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DELLA REMISSIONE IN PRISTINO - RIGETTO DELLA DOMANDA - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITU - DI PASSAGGIO - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO - CONDIZIONI.*
Data la funzione recuperatoria dell'Azione di reintegrazione, essa non puo essere accolta quando il ripristino della situazione possessoria sia impossibile. In tema di spoglio di una servitu di passaggio, tale impossibilita non sussiste per il solo fatto che l'autore dello spoglio non sia proprietario e possessore del fondo servente, se, malgrado cio, gli sia consentito, per le circostanze del caso e per i particolari rapporti con il proprietario di detto fondo, ripristinare le condizioni necessarie all'Esercizio della servitu. (nella specie la SC ha cassato la statuizione di merito che, in un caso di spoglio commesso dal minore, proprietario del fondo servente, divenuto maggiorenne in corso di causa e dal suo tutore, aveva a priori ritenuto giuridicamente impossibile la reintegra ad opera del tutore) . (V 2104/72, mass n 359329; 62/72, mass n 355748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)