Sez. 1, Sentenza n. 56 del 06/01/1979 (Rv. 396076 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - DECORSO DEL TERMINE EX ART 271 COD CIV - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA DECADENZA DEL FIGLIO DALL'AZIONE GIUDIZIALE - SOPRAVVENUTA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - CASSAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA - RINVIO PER L'ESAME SUL MERITO DELLA DOMANDA - NECESSITA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - DECORSO DEL TERMINE EX ART 271 COD CIV - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA DECADENZA DEL FIGLIO DALL'AZIONE GIUDIZIALE - SOPRAVVENUTA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - CASSAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA - RINVIO PER L'ESAME SUL MERITO DELLA DOMANDA - NECESSITA.*
Nel corso del giudizio di Cassazione, instaurato avverso la sentenza dichiarativa della decadenza del figlio dall'Azione giudiziale di paternita o maternita naturale, per effetto del decorso del termine fissato dall'art 271 cod civ, la sopravvenuta entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151, comporta la Cassazione di detta sentenza con rinvio per l'esame sul merito della domanda, cioe per l'accertamento della sussistenza degli estremi per la dichiarazione di paternita o maternita naturale, o quanto meno dell'Azione ex artt 279 e 580 cod civ, atteso che il nuovo principio della imprescrittibilita di tale Azione riguardo al figlio, e la correlativa inapplicabilita, per abrogazione, del citato art 271 cod civ, sono operanti anche per i figli nati e concepiti prima della data di entrata in vigore della predetta legge, in forza della espressa previsione contenuta nell'art 232 della medesima. (V 3536/77, mass n 387127).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 271 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Civ. art. 580 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)