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Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 05/08/1977 (Rv. 387127 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECADENZA DALL'AZIONE, DICHIARATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA OLTRE UN BIENNIO ALLA DATA DELL'1 LUGLIO 1939 - PROPOSIZIONE DELLA STESSA DOMANDA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1047 DEL 1971 (PROROGA DEI TERMINI) O DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387127-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECADENZA DALL'AZIONE, DICHIARATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA OLTRE UN BIENNIO ALLA DATA DELL'1 LUGLIO 1939 - PROPOSIZIONE DELLA STESSA DOMANDA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1047 DEL 1971 (PROROGA DEI TERMINI) O DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - INAMMISSIBILITA.*

Colui che, con pronuncia giudiziale passata in giudicato, sia stato dichiarato decaduto dall'Azione di dichiarazione giudiziale di paternita per avere raggiunto la maggiore eta da oltre un biennio alla data dall'1 luglio 1939, non puo proporre la stessa domanda dopo l'entrata in vigore della legge 23 novembre 1971 n 1047, (che ha prorogato i termini per la proposizione dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita per i figli nati prima dell'1 luglio 1939 allo scadere del secondo anno dall'entrata in vigore della legge medesima) per la preclusione derivante dal giudicato formatosi con la precedente pronuncia, stante l'identita oltre che delle personae, anche del petitum, e della causa petendi (status di figlio) nei due giudizi; e tale preclusione rimane operante anche con riguardo alle nuove Disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1975 n 151, relative all'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita, intervenute nel corso del giudizio, poiche l'art 232 che le dichiara applicabili anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore della legge stessa, non ha ne esplicitamente ne implicitamente disposto l'applicabilita della nuova normativa anche alle situazioni giuridiche definite con sentenza passate in giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)