Sez. 3, Ordinanza n. 29476 del 14/11/2024 (Rv. 672840-01)
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - BUONA FEDE | Art. 1994 c.c. - Applicabilità ai rapporti inter partes - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - BUONA FEDE
L'art. 1994 c.c. - il quale prevede che chiunque ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità alle sue leggi di circolazione non è soggetto ad azione di rivendicazione - si applica esclusivamente ad ipotesi in cui un soggetto acquista il titolo da un altro soggetto che non ne era proprietario (un terzo, quindi, rispetto al proprietario spogliato), non potendosi invece applicare ai rapporti diretti inter partes, i quali restano soggetti alle norme generali, perché la norma miira, da un lato, ad impedire la circolazione di un titolo di credito ma non gli incassi avvenuti in forza di esso e, dall'altro, ad evitare che di quel medesimo titolo vi sia un successivo acquisto da parte di terzo con relativo possesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma e confermato la sentenza di accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo in relazione al versamento di una somma, a mezzo assegni bancari, in favore della ricorrente in carenza di causa di giustificazione, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto contrattuale).
Cod. Civ. art. 1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)