Sez. 1, Sentenza n. 4399 del 28/02/2006 (Rv. 586765 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Derivante dalla violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello - Configurabilità - Condizioni - Ricorso per cassazione - Denuncia di avvenuta trattazione monocratica del giudizio dinanzi alla corte d'appello senza indicazione delle attività svolte dal giudice monocratico - Inammissibilità per genericità - Configurabilità - Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione del lodo.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla corte d'appello, la violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti a quel giudice comporta la nullità della relativa pronuncia soltanto nel caso in cui sia stata esercitata illegittimamente dal giudice monocratico una funzione istruttoria (la quale implica fisiologicamente profili, se non decisori, certamente valutativi), non anche, quindi, ove la detta attività abbia avuto una rilevanza esclusivamente ordinatoria. È pertanto inammissibile per genericità la censura con la quale il ricorrente per cassazione si limiti a denunciare la trattazione monocratica del giudizio dinanzi alla corte d'appello senza ulteriori indicazioni in ordine all'attività che il giudice delegato avrebbe concretamente svolto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)