Sez. 2 - , Ordinanza n. 10371 del 20/04/2021 (Rv. 661618 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Realizzazione del cd. “cappotto termico” - Natura - Innovazione gravosa o voluttuaria - Esclusione - Opere destinate a servire i condomini in misura diversa - Esclusione - Opere destinate al vantaggio comune e godute dall'intera collettività condominiale - Configurabilità - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
In tema di condominio, la realizzazione di un "cappotto termico" sulle superfici esterne dell'edificio condominiale non rientra tra le innovazioni voluttuarie o gravose di cui all'art. 1121 c.c., né configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato ma, in quanto finalizzata alla coibentazione dell'edificio condominiale ed al miglioramento della sua efficienza energetica, va ricompresa tra le opere destinate al vantaggio comune dei proprietari, inclusi quelli dei locali terranei; ne consegue che, ove la sua realizzazione sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, c.c. per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1121 com. 1, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1117 lett. 3, Cod. Civ. art. 1120 com. 2 lett. 2, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 119, Legge 17/07/2020 num. 77 PENDENTE, Decreto Legge 14/08/2020 num. 104, Legge 13/10/2020 num. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)