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Sez. 2, Sentenza n. 4054 del 23/12/1968 (Rv. 337679 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337679-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 1117 cod. civ., nell'elencare le cose oggetto di proprieta comune, stabilisce, per esse, una presunzione legale di comunione tra i proprietari dei diversi piani o delle diverse porzioni di piano dello edificio, in quanto ritenute cose necessarie a consentire l'uso comune dell'edificio stesso. La destinazione all'uso comune, nella quale si sostanzia la presunzione legale di comproprieta di talune parti dell'edificio in condominio, deve risultare da elementi obiettivi, e cioe dall'attitudine funzionale delle parti stesse a servire all'uso collettivo, indipendentemente - tuttavia - dalla loro utilizzazione o utilizzabilita da parte di tutti i condomini. (Conf. Alla sent. 1530-67, mass. N.328261 sulla prima parte, Cfr. 1060-66 2124-65 sulla seconda parte Cfr. 1743-62 556-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)