Sez. 1, Ordinanza n. 1814 del 27/11/1973 Cc. (dep. 21/05/1974) Rv. 126915 - 01
GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - TERMINE - ISTANZA DI RICUSAZIONE DOPO L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO O DURANTE LA SUA SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*
GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - TERMINE - ISTANZA DI RICUSAZIONE DOPO L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO O DURANTE LA SUA SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*
Il termine stabilito a pena di inammissibilita dall'art 66 cod proc pen per la dichiarazione di ricusazione nella base del giudizio, deve ritenersi, in analogia con quanto disposto dall'art 439 cod proc pen, prorogato fino al momento del verificarsi del fatto, del rapporto o della situazione costituenti motivo di ricusazione, il che puo accadere anche dopo l'apertura del dibattimento o durante le sospensioni di esso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 65, Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)