Sez. 1, Sentenza n. 1172 del 27/05/1983 Cc. (dep. 25/06/1983) Rv. 159639 - 01
GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - ISTANZA DI RICUSAZIONE - IN DIBATTIMENTO - PRESENTAZIONE DOPO IL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - ISTANZA DI RICUSAZIONE - IN DIBATTIMENTO - PRESENTAZIONE DOPO IL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione va fatta con atto scritto e presentata al cancelliere prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento, a pena di inammissibilità. Ne consegue che nessun valore integrativo può essere attribuito alla istanza allegata al verbale di dibattimento, redatta in lingua straniera incomprensibile per il giudice italiano. (nella specie, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato aveva presentato istanza di ricusazione del Presidente del collegio con una istanza scritta in lingua indiana - urdu. (V mass n 155620; (V mass n 151587, sugli effetti; (V mass n 147057; (V mass n 141472; (V mass n 126915, in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 66, Regio Decr. Legge 15/10/1925 num. 1796 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)