Sez. 1, Sentenza n. 4987 del 19/05/1998 (Rv. 515571 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI | Conferimento ad una società di capitali di beni non costituenti un'azienda con trasferimento anche di passività - Operazione imponibile - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI
Il trasferimento di passività - il quale assume carattere di normalità nei casi di conferimento di azienda, che implica di per sè la coesistenza di attività e passività e, quindi, la successione della società conferitaria nei debiti facenti capo al precedente titolare - è compatibile anche con il conferimento ad una società di capitali di beni che non costituiscono un'azienda. Conseguentemente non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto il conferimento ad una società di capitali di beni, cui ineriscano passività, rientrando anch'esso sotto il disposto dell'art. 2, terzo comma, lett. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il quale esclude i conferimenti in società dal novero delle cessioni di beni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2440, Cod. Civ. art. 2475, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)