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Sez. 1, Sentenza n. 2849 del 28/03/1996 (Rv. 496661 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Conferimento in società di una azienda con contestuale accollo dei debiti - Assoggettamento dell'accollo all'imposta di registro - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496661-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di imposta di registro, qualora venga conferita in società un'azienda (nella specie da parte di una società in nome collettivo ad una società a responsabilità limitata) con contestuale accollo dei debiti dell'azienda conferita, sia ai sensi dell'art.20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che ai sensi dell'art. 21, terzo comma, del vigente d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (quest'ultimo applicabile, ai sensi dell'art. 80, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 131, anche agli atti pubblici e alle scritture private autenticate o presentati per la registrazione dopo il primo gennaio 1973 e prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico, purché sia ancora pendente al riguardo controversia) l'accollo alla conferitaria dei debiti dell'azienda conferita in società, essendo connesso e contestuale (anzi connaturato) al conferimento, non costituisce un atto autonomamente assoggettabile ad imposta di registro.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)