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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10569 del 14/05/2014 (Rv. 630857 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE | Contenuto del ricorso - Disciplina del d.P.R. n. 636 del 1972 - Onere di specificazione dei motivi - Modalità - Proposizione di soluzioni contrastanti con la decisione impugnata - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630857-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nella disciplina anteriore al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria centrale è regolato come un ordinario giudizio di merito, con le limitazioni imposte dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, quindi, riconducibile al modello dell'appello, con la conseguenza che l'onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto qualora il ricorrente abbia proposto soluzioni contrastanti con quelle poste a base della decisione impugnata, sicché dal contesto dell'atto appaia evidente che con lo stesso sono state mosse critiche a tale decisione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 546 art. 26, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)