Sez. 5, Sentenza n. 28678 del 23/12/2005 (Rv. 586220 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE | Contenuto del ricorso - Disciplina del d.P.R. n. 636 del 1972 - Onere di specificazione dei motivi - Modalità - Proposizione di soluzioni contrastanti con la decisione impugnata - Sufficienza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE
Nella disciplina del contenzioso tributario anteriore al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria centrale è regolato come un ordinario giudizio di merito, con le limitazioni imposte dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e quindi riconducibile al modello dell'appello, con la conseguenza che l'onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto qualora il ricorrente abbia proposto soluzioni contrastanti con quelle poste a base della decisione impugnata, sicché dal contesto dell'atto appaia evidente che con lo stesso sono state mosse critiche a tale decisione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)