diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3056 del 16/03/1995 (Rv. 491198 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Termine di comparizione ex art. 45 R.D. n. 1578 del 1933 e 47 R.D. n. 37 del 1934 - Applicazione analogica dell'art. 163 bis cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491198-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al Consiglio dell'Ordine locale impedisce che, in presenza di una disciplina diversa, si applichino automaticamente ad esso norme proprie del procedimento giurisdizionale. Pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli artt. 45 del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 e 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non è ammissibile l'applicazione analogica dell'art. 163 bis cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 45, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)