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Sez. 3, Sentenza n. 11819 del 04/11/1997 Ud. (dep. 18/12/1997) Rv. 209710 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Mancato funzionamento di depuratore comunale - Responsabilità istituzionale del Sindaco - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209710-01

ACQUE

Non può affermarsi la responsabilità di un Sindaco per il mancato funzionamento del depuratore comunale ed il conseguente aumento dell'inquinamento delle acque sulle quali refluiscono le fognature comunali (artt. 21, comma 2, e 25 legge 10 maggio 1976, n.319) sulla base della sola posizione istituzionale del medesimo. Infatti secondo la disposizione dell'art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, spettano agli organi elettivi (tra cui il Sindaco) i poteri di indirizzo e di controllo mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. La responsabilità del Sindaco potrà pertanto essere affermata solo accertando che la gestione del depuratore non era appaltata ad apposita ditta specializzata e che non esisteva un dirigente comunale incaricato della gestione diretta del depuratore, ovvero che il Sindaco non ha concretamente esercitato il suo potere di controllo sul dirigente incaricato.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 2 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)