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Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 09/07/1969 (Rv. 342094 - 01)

VEICOLI - TRASFERIMENTO - TRASCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - FORMA DI PUBBLICITA - REQUISITO DI VALIDITA O DI EFFICACIA - ESCLUSIONE - ALIENAZIONE IN FORMA VERBALE - VALIDITA - PROVA - LIBERTA DI PROVA - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342094-01

VEICOLI - TRASFERIMENTO - TRASCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - FORMA DI PUBBLICITA - REQUISITO DI VALIDITA O DI EFFICACIA - ESCLUSIONE - ALIENAZIONE IN FORMA VERBALE - VALIDITA - PROVA - LIBERTA DI PROVA - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITA.*

La trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel PRA, predisposta dall'art. 6 del RDL 15 marzo 1927, n. 436, non e requisito di validita e di efficacia del trasferimento di proprieta, non avendo essa valore costitutivo, ma e soltanto un mezzo di pubblicita e di tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore mentre il veicolo ben puo essere alienato con la semplice Forma verbale, di cui puo darsi dimostrazione con ogni mezzo di prova, ammesso dalla legge, comprese le presunzioni semplici.*

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)